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18/012019

Agenti immobiliari obbligo di iscriversi al rea

del 18/01/2019

Visto che al mio sito accedono anche colleghi, oggi la news di questo fine settimana tende a ricordare a chi non lo avesse ancora fatto che il 30 settembre 2013 per i colleghi agenti immobiliari era il termine ultimo per aggiornare la posizione nel registro delle imprese o nel rea presso la camera di commercio per gli iscritti all'ex ruolo.
Per chi non avesse adempiuto agli obblighi di legge non solo rischia di pagare una multa salata, ma c’è anche il pericolo di dover restituire le provvigioni percepite per l'attività svolta:
I soggetti interessati all’obbligo di aggiornamento sono le imprese e le persone fisiche iscritte nel soppresso ruolo di agenti di affari in mediazione, sono esclusi i soggetti che hanno comunicato l'inizio attività a partire dal 12 maggio 2012 o chi, pur essendo in possesso dei requisiti (come ad esempio il superamento dell'esame) non risulta iscritto nell'ex ruolo, quest'ultimi, quando decidano di iniziare dovranno presentare una scia e potranno intraprendere da subito l'attività.
La soppressione dell'ex ruolo (istitutito con la legge 39 della legge 39 del 3 febbraio 1989) è stata decisa dal dlg 59 del 26 marzo 2009, in recepimento della cosiddetta direttiva bolkestein, la scadenza, inizialmente prevista per il traghettamento degli agenti immobiliari dal vecchio ruolo ai nuovi registi prevista per il 12 maggio 2013, è stata poi prorogata (d.m. 24 aprile 2013) al 30 settembre 2013.
Le procedure di aggiornamento esclusivamente fatte in maniera telematica, comportano la compilazione e l’inoltro di apposita modulistica (modello mediatori - all.a - sezione aggiornamento ri/rea).
Per le persone fisiche inattive che non svolgono attività presso alcuna impresa però risultano iscritte nel soppresso ruolo degli agenti di affari in mediazione alla data del 12 maggio 2012, è obbligo aggiornare la propria posizione compilando la sezione "iscrizione sezione transitorio" del modello "mediatori" ciò consentirà di conservare il requisito professionale.
Come già anticipato, il mediatore che dalle verifiche svolte dovesse risultare abusivo perché privo dei requisiti o per mancato aggiornamento dei dati non potrà richiedere nessun compenso per l'attività svolta, sarà inibito dal proseguire la stessa e sarà tenuto anche alla restituzione delle provvigioni percepite e non solo, sarà punito con una sansione amministrativa di una somma compresa tra i 75.000 e i 15.000 euro, per chi inoltre per tre volte incorre nelle sanzioni amministrative previste, sarà soggetto anche alle sanzioni penali, ovvero, la reclusione fino a sei mesi o la multa da 103 a 516 euro.
Spero che tutti i colleghi abbiano già adempiuto all'obbligo previsto ma viste le conseguenze per chi non si fosse messo apposto, meglio non perderci tempo.
Buon lavoro a tutti.